ULTIMA ORA, MOLISE ZONA ROSSA. ECCO DOVE

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By Redazione MeteoInMolise

Situazione difficile in basso molise. Ultima ora. Lockdown

Presidenza della Giunta regionale
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 9 DEL 07-02-2021
OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 16, DEL
DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERRITORI
COMUNALI DI TERMOLI, ACQUAVIVA COLLECROCE, CASACALENDA, CASTELMAURO, CIVITACAMPOMARANO, COLLETORTO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LARINO, MAFALDA, MONTECILFONE, MONTEFALCONE DEL SANNIO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, MONTORIO NEI FRENTANI, PALATA, PETACCIATO, PORTOCANNONE, RIPABOTTONI, ROTELLO, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, SAN GIULIANO DI PUGLIA, SAN MARTINO IN PENSILIS, SANTA CROCE DI MAGLIANO, TAVENNA E URURI.
(OMISSIS)
Il presidente emana la seguente ordinanza
Articolo 1
1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 si estendono ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda,
Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di
Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.
2. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 le parole “14 febbraio” sono sostituite dalle parole “21 febbraio”.
Articolo 2
1. La presente ordinanza ha efficacia fino al 21 febbraio 2021.
(OMISSIS)
Dunque
? è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché
all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito
qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale
vigente;
? sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del 14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff), del medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
? sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino
alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze;
? tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 14 gennaio
2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli
eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
? è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra
persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì
consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma
individuale;
? sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
nell’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021;
? i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.